sabato 15 dicembre 2012

SALDO IMU 2012



SALDO IMU 2012

Entro Il 17 dicembre cittadini e imprese dovranno provvedere al calcolo ed al pagamento   2° acconto  dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, (IMU ).mediante modello F24, ordinario o semplificato, o mediante bollettino postale.
L’imposta coinvolge la maggior parte dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni presenti sul territorio nazionale.
Il calcolo  dovrà tenere conto della distribuzione delle rate scelta nel primo pagamento, che poteva essere in due o tre rate.  Il saldo andrà, dunque, calcolato tenendo conto degli acconti già versati e delle aliquote definitive deliberate dalle singole amministrazioni locali.
L'IMU,  va calcolata in base alla quota e al periodo di possesso, che potrebbe anche essere inferiore all'anno. In tutti i casi in cui deve essere operato il ragguaglio dell'imposta o delle detrazioni al mese, vale la regola per cui il mese si considera per intero se il possesso si è protratto o l'evento si è verificato per almeno 15 giorni.
Per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (e assimilati) e dai fabbricati rurali, il saldo va suddiviso tra quota statale e quota comunale, tenendo presente che le variazioni di aliquote deliberate dai Comuni non possono toccare la parte destinata allo Stato, che rimane ferma al 3,8 per mille su base annua. La suddivisione delle due quote avviene con il modello F24, adoperando gli appositi codici tributo, o con il bollettino di conto corrente.
Al fine di poter adempiere in modo corretto al versamento del saldo Imu previsto per il prossimo 17 dicembre si forniscono alcune precisazioni riguardanti le diverse tipologie di fabbricati e le modalità di pagamento.
Nel caso in cui le detrazioni abbattono l’imposta non è dovuto alcun tributo e non si deve presentare alcun modello F24.
Nell’ipotesi in cui un coniuge abbia provveduto a pagare l’intero acconto a giugno su un’abitazione la cui imposta doveva essere viceversa imputata al 50%, in sede di saldo è necessario che ciascuno versi la quota di propria competenza e il coniuge che non ha versato nulla a giugno dovrà sanare la situazione ricorrendo al ravvedimento operoso ( tributo, sanzione  e interessi).
Le detrazioni spettano in proporzione ai mesi   e solo nel caso di abitazione principale ( residenza anagrafica e dimora abituale) . La detrazione pari a € 200 spetta solo al soggetto residente e domiciliato nell’immobile adibito ad abitazione principale. Conseguentemente il coniuge che possiede il 50% di proprietà ma ha la residenza in un altro Comune pagherà l’imposta su tale percentuale come seconda casa.
L’abitazione principale parzialmente locata non perde le agevolazioni in quanto è necessario fare riferimento alla destinazione prevalente. Il soggetto passivo Imu usufruirà quindi dell’agevolazione dell’abitazione principale con la relativa detrazione

sabato 8 dicembre 2012

IVA PER CASSA 2012

 

Dal primo dicembre 2012 entrerà in vigore il nuovo regime IVA per cassa, così come disposto dal decreto (c.d. Decreto Sviluppo).
I vantaggi di questo regime sono evidenti : fino ad ora molte aziende che ricevevano i pagamenti con scadenze molto lunghe dovevano, oltre che sopportare la dilazione di pagamento, anche anticipare il versamento dell’IVA con evidente aggravio finanziario. Optando per questo regime si potrà quantomeno differire il versamento dell’IVA al momento in cui è stata regolarmente incassata dal proprio cliente. 
Il regime di detrazione dell’iva per cassa, attualmente in vigore  era già stato introdotto (D.L. n. 185 del 2008)  per permettere al fornitore/cedente di evitare l’anticipo del versamento dell’iva, non ancora incassata, all’Erario.
La novità più rilevante è che il limite per l’applicazione del regime IVA per Cassa è stato ampliato di molto, includendo tutti i soggetti che hanno un volume di affari fino a 2 milioni di euro (prima era fino a 200 mila euro). Il  nuovo regime iva per cassa è opzionale  e omnicomprensivo, ovvero riguarda tutte le operazioni poste in essere dal soggetto interessato, e non è più possibile scegliere distintamente per ogni singola operazione.
Le nuove norme, che sostituiscono le precedenti disposizioni, prevedono:
  • L’obbligo di riportare sulla fattura la dicitura “ operazione con iva per cassa ex art. 32 – bis decreto legge 22 giugno 2012 n. 83”;
  • il differimento dell’esigibilità IVA al momento del pagamento del cessionario cliente comporta  che  l’imposta diventerà esigibile per l’Erario solo al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e non più al momento dell’emissione della fattura.
  • L’IVA diviene comunque esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Pertanto, l’iva esposta nella fattura emessa deve essere computata a debito nella liquidazione periodica iva solo nel momento in cui il cliente paga il corrispettivo Dal punto di vista pratico, il termine decorre,  dal “momento di effettuazione dell’operazione”, salvo che il committente non sia stato soggetto a procedure concorsuali nello stesso periodo;
Sono escluse dalla liquidazione Iva per cassa:
  • Le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’iva (agenzia viaggi, vendita Sali e tabacchi, cessione di beni usati, di oggetti d’arte ect.);
  • Le cessioni effettuate nei confronti dei privati;
  • Operazioni intracomunitarie;
  • Importazioni di beni;
  • Estrazione di beni dai depositi iva;
  • Operazioni effettuate nei confronti della Pubblica amministrazione per i quali si applica il differimento dell’iva;

Per il solo 2012, è possibile optare per l’IVA per cassa già per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012, ma per ragioni pratiche il nuovo regime iva avrà  effetto a partire dal 1° gennaio 2013, mentre in caso di inizio attività in corso d’anno, dalla data di inizio dell’attività.

venerdì 30 novembre 2012

DECRETO FLUSSI 2012

Dal prossimo 7 dicembre 2012, sarà possibile presentare telematicamente le domande legate ai flussi  d'ingresso 2012 per lavoratori non stagionali. 
La quota di lavoratori non stagionali (quindi di lavoratori autonomi e lavoratori subordinati) non dovrà superare le 13.850 unità (comprese circa  4000 conversioni di permessi di soggiorno stagionali) da distribuirsi su tutto il territorio italiano.
Le quote previste per le diverse categorie  prevedono in particolare che saranno accettate:
-non più di 2.000 domande riconducibili alla categoria di lavoratori autonomi, liberi professionisti, artisti di fama
- 100 domande legate ai  lavoratori autonomi o subordinati  di origine italiana con legami di parentela, fino al terzo grado,  residenti in Brasile, Argentina,Venezuela e Uruguay;
- 10.500 conversioni di permessi di soggiorno legate a permessi di lavoro stagionali (4.000 unità) a permessi di studio, tirocinio e formazione professionale (6.000 unità) e permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (500 unità)  rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato  membro  dell'Unione europea.
- 1250 conversioni di permessi di soggiorno per lavoratori autonomi legati a conseguimento di tirocini, stage e formazione (1000 unità), permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (250 unità)  rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato  membro  dell'Unione europea.
Sarà poi cura del Ministero del lavoro ripartire le quote totali dei permessi tra le varie regioni.

Si fa presente in ogni caso che a parte le nuove richieste di lavoratori autonomi (2.000 domande), tutte le altre domande sono legate a conversioni di permessi di soggiorno ovvero a favore di chi è già in possesso di un documento che ne attesti la presenza in Italia. 
Non sembra quindi esservi spazio per l'ingresso di nuovi lavoratori subordinati non stagionali.

domenica 18 novembre 2012

Adempimenti fuori termine:"Remissione in Bonis"


Il Decreto fiscale 2012 (D.L. n. 16/2012), all’art. 2, nell’ottica di semplificare gli adempimenti tributari,  ha introdotto l’istituto della c.d. “remissione in bonis”.

La remissione in bonis rappresenta una particolare forma di ravvedimento operoso con la quale è possibile sanare dimenticanze formali  relative a comunicazioni o  a regimi opzionali  che permettono di fruire di determinati benefici fiscali. In sostanza il nuovo istituto concede al contribuente la possibilità di correggere comunicazioni e adempimenti fiscali fuori tempo.
Le principali  fattispecie sanabili con il nuovo istituto sono:
  •  regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali;
  • omessa presentazione del modello EAS;
  • consolidato fiscale;
  • disposizioni di favore introdotte per gli enti di tipo associativo;
  • all’opzione per l’adesione al regime di liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell’Iva di gruppo;
  • all’opzione per la determinazione dell’Irap in base al bilancio;
  • alla tonnage tax.
La sanatoria degli adempimenti formali non è automatica, infatti, affinché il contribuente  possa ottenere la fruizione del beneficio fiscale ovvero la conferma del regime opzionale   sono richiesti  requisiti sostanziali prescritti dalla norma alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione, inoltre ;
la violazione non deve essere stata già constatata ovvero non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
-  versare contestualmente, con modello F24, la sanzione di € 258 (non in compensazione).  Il codice tributo per il versamento è “8114 e come “Anno di riferimentova indicato l’anno per il quale si effettua il versamento. La  sanzione   non può essere compensata con crediti eventualmente disponibili e   non può essere oggetto di ravvedimento operoso (art. 13,DLgs 472/97) in quanto la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici.
- effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Secondo quanto chiarito nella Circolare n. 38/E/2012 “la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento stesso”. 
Un ulteriore requisito per la remissione in bonis è la  “buona fede” del contribuente , nel senso che non deve trattarsi di ragioni di opportunità o ripensamento. Il contribuente deve aver tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente), e deve aver soltanto omesso l’adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente. 
Un esempio tipico per cui può essere applicato il nuovo istituto,riguarda la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per beneficiare della detrazione, pari al 55%, delle spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico, l’omesso invio della suddetta comunicazione non determina la decadenza dall’agevolazione, ma l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997.
La norma non trova applicazione,  con riferimento alle comunicazioni o agli adempimenti fiscali la cui non tempestiva esecuzione assume natura di mera irregolarità e dal cui mancato o tardivo adempimento discende, quindi, la sola irrogazione di sanzioni.
Infine, riguardo la decorrenza, le nuove disposizioni trovano in sede di prima applicazione la circolare dell’agenzia dell’entrate 38/E ha chiarito che   le omissioni siano sanabili entro il 31 dicembre 2012.

sabato 10 novembre 2012

PRESSIONE FISCALE RECORD



PRESSIONE FISCALE RECORD
Mentre Monti annuncia segnali di ripresa a breve,( la fine del tunnel)  gli italiani fanno i conti con  legge di Stabilità,  IMU, inflazione e prossimo aumento dell'Iva.
Le diverse manovre e leggi che si sono susseguite nell’ultimo anno, hanno prodotto novità ingenti sul fronte fiscale per le imprese  e famiglie: il risultato prodotto è  che nel triennio 2012-2014 le imprese pagheranno oltre 5 miliardi e mezzo di tasse in più, senza  tener conto degli ulteriori aggravi dovuti all’aumento dell’aumento Iva dal luglio 2013.  
Le imprese più penalizzate dalle  misure introdotte sono le cd.  micro imprese  e in particolare quelle senza dipendenti che non potranno avvalersi degli sgravi Irap previsti per i dipendenti e dell’ACE non applicabile dalle aziende in contabilità semplificata.
In Italia  la maggioranza delle piccole realtà imprenditoriali, non ha dipendenti e un alta percentuale è in regime di contabilità semplificata: risulta chiaro che piccoli  artigiani e  commercianti  non potranno godere degli sgravi previsti dal Salva- Italia  e purtroppo  subiranno  un aumento della pressione fiscale. 
Le misure poste in essere a vantaggio delle imprese sono:
L’aiuto alla crescita economica, ACE , introdotto dal Salva Italia, si tratta di un’agevolazione fiscale che agevola le società  a capitalizzare il patrimonio aziendale. L’ACE prevede una riduzione del carico fiscale sulle imprese incentivando il riequilibrio della loro struttura finanziaria. L’incentivo fiscale è riservato ai soli titolari di reddito di impresa in di contabilità ordinaria.
Deducibilità Irap relativa al costo del lavoro - Introdotta sempre dal Salva Italia, consente di dedurre ai fini Irpef e Ires la quota Irap sui lavoratori dipendenti e assimilati.
Deduzioni forfettarie Irap - Anche questa è una misura del Salva Italia, che alza le deduzioni forfettarie Irap per donne e giovani sotto i 35 anni.
Il maggior gettito fiscale  sarà dovuto per :
-          IMU
-          Riduzione deducibilità dei costi per le auto aziendali,
-          TARES
-          Aumento delle Aliquote contributive INPS.
In riferimento all’IMU emergono aumenti  medi su negozi e laboratori del 50%  rispetto alla vecchia Ici  e ancora maggiori sui capannoni. Nel 2013, l’IMU è vista in ulteriore aumento: +80% sui capannoni rispetto all’ICI.
La Riforma del Lavoro ha previsto la riduzione della deducibilità dei costi per le auto aziendali, che è scesa dal 40% al 27,5%. Su punto, il ddl sulla Legge di Stabilità prevede un ulteriore riduzione che porterà la deducibilità dei costi per le auto aziendali al 20%.

Inoltre a decorrere dal 1° gennaio 2013 entrerà in vigore il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, denominato  TARES.  Il nuovo tributo sostituirà le attuali Tarsu e Tia,. La  Tares  sarà corrisposta sulla base dell’80% della superficie catastale dell’immobile e sarà dovuta :
·         da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
·         da chiunque occupi o detenga i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
Secondo una  ricerca della Cgia di Mestre, la Tares  comporterà una maggiorazione di 0,3 euro al mq (che i sindaci potranno aumentare fino al 0,4 euro al mq), a carico delle  imprese.
Dulcis in fundo, la c.d. “manovra Monti” ha previsto una maggiorazione per le aliquote contributive pensionistiche per artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni autonome dell’INPS incrementate
-          dall’anno 2012, dell’1,3% (passando dal 20% al 21,30%);
-          successivamente, dello 0,45% ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% dal 2018
Nel complesso il  triennio  2012-2014, il  gettito fiscale  si aggirerà  attorno ai 19 miliardi di euro, mentre  le misure posta a dalle varie manovre al fine di rilanciare l’economia  sono stimate in  circa 14 miliardi di alleggerimento fiscale. Appare evidente che il saldo fiscale a carico delle imprese porta un aggravio di tassazione  di circa 5 miliardi di euro .
La pressione fiscale è pari al 55% , vale a dire che per ogni euro prodotto e dichiarato  55 centesimi vanno allo stato sotto forma di tributi:  il  valore non solo è il più elevato della nostra storia economica recente, ma costituisce un record mondiale assoluto.
Nonostante il  Governo ha cercato di dare  segnali positivi per rilanciare la crescita  la situazione non è incoraggiante, specialmente per le piccole imprese, le quali  potranno superare questo triennio di tasse con molta difficoltà.



martedì 30 ottobre 2012

Obbligo PEC imprese individuali

Obbligo  PEC imprese  individuali

 Dal 20 ottobre 2012 anche le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, hanno l'obbligo di indicare nella domanda di iscrizione l'indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec). Le imprese individuali che sono attive e non soggette a procedura concorsuale devono depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, ed entro il 31 dicembre 2013, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di mancata comunicazione il registro imprese provvederà alla sospensione della domanda per tre mesi, in attesa che essa venga integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata. 

mercoledì 24 ottobre 2012

START UP INNOVATIVE


START UP INNOVATIVE

Al fine stimolare le aspettative di crescita e accendere nuove speranze nell’imprenditoria italiana il governo con il decreto crescita 2.0 ha approvato le nuove norme per le start-up innovative e per le quali è stato costituito un fondo di 210 milioni di euro.

Le nuove norme per le start up non prevedono una nuova fattispecie di società, come è stato previsto con la S.r.l. semplificata e la S.r.l. a capitale ridotto, ma sono previste alcune deroghe al diritto societario vigente prevedendo una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle start-up, soprattutto in forma di S.r.l.

Le nuove start up non prevedono limiti di natura anagrafica in capo all’imprenditore, né di natura settoriale e né di natura geografica all’interno del territorio nazionale.
Il decreto ha definito le Start up innovative quelle Società di Capitali che hanno i seguenti requisiti:
- oggetto sociale esclusivo: lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
– la società deve essere costituita e operare da non più di quattro anni;
– maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria detenuto da persone fisiche;
– valore totale, a partire dal secondo anno di attività, non superiore ai 5 milioni di euro;
– nessuna distribuzione di utili.
Dovranno dimostrare, inoltre, di essere innovative e spendere almeno il 30% delle risorse in ricerca e sviluppo o impiegando ricercatori per almeno un terzo della forza lavoro.

Rispettando i requisiti previsti per essere considerate start up hi-tech la nuova impresa potrà accedere ad agevolazioni e semplificazioni. Da un punto di vista pratico le nuove norme andranno ad incidere su tutte le fasi di vita della start up, da quella più critica del finanziamento iniziale fino alla semplificazione della normativa fallimentare.

Vediamo alcune novità riguardanti le agevolazioni e le semplificazioni previste.
Spese d’avvio ridotte rispetto a un’azienda classica, le start up infatti non dovranno pagare imposta di bollo e diritti di segreteria per l’iscrizione al registro delle imprese, né il diritto annuale alla Camera di commercio. Le start up avranno l’obbligo iscriversi in un’apposita sezione del Registro delle imprese.
In deroga alle ordinarie regole le start up innovative avranno vincoli meno stringenti sul rientro dalle perdite infatti nel caso di perdite che riducono il capitale per più di un terzo, avranno infatti più tempo rispetto alle società tradizionali prima che scatti l’obbligo di ricapitalizzazione. Inoltre in caso di fallimento saranno soggetti a regole meno punitive rispetto al procedimento ordinario
Le start up innovative sul fronte delle risorse finanziarie avranno la possibilità di raccogliere capitale di rischio anche attraverso portali online (c.d. crowdfunding), su cui potranno offrire ai potenziali investitori quote o azioni della società.
Inoltre lo stesso decreto crecita 2.0 ha previsto per le start up innovative, l’accesso al credito in modo facilitato grazie al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.

A livello fiscale per gli anni 2013, 2014 e 2015 è consentito alle persone fisiche e giuridiche rispettivamente di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile una parte delle somme investite in imprese start up innovative. In particolare Il privato che compra quote o azioni di una start up innovativa avrà diritto a una detrazione Irpef del 19% per tre anni sulla somma investita. Se a investire è una società, questa potrà portare in deduzione dal reddito imponibile il 20% dell’investimento, sempre che questo venga mantenuto per almeno due anni.
Le start up, in deroga alla Legge Fornero, potranno ricorre ad Assunzioni agevolate, infatti potranno assumere personale con contratto a tempo determinato per 6 mesi, rinnovando più volte i contratti fino a tre anni anche senza interruzioni. Dopo il terzo anno è possibile un solo rinnovo, quindi l’assunzione diventa a tempo indeterminato. Inoltre è prevista la possibilità di remunerare dipendenti e collaboratori con azioni, quote titoli o strumenti finanziari.
Un ulteriore agevolazione prevista per le Start up consiste nella piena defiscalizzazione, fiscale e contributiva, degli emolumenti riconosciuti sotto forma amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori e ai fornitori di servizi.

Le nuove norme e il fondo stanziato, pensati per creare anche nel nostro paese l’ecosistema adatto a favorire lo sviluppo delle start up non saranno in grado di rivitalizzare l’economia italiana in pochi mesi, né creeranno milioni di posti di lavoro ma la direzione per la nascita di una Silicon Valley italiana è tracciata.

giovedì 11 ottobre 2012

NUOVE COMMISSIONI SU FIDI BANCARI E SCONFINAMENTI DI CONTO CORRENTE


Novità per i correntisti da Ottobre  infatti  sono contenute nel decreto sulle commissioni bancarie norme che stabiliscono tetti massimi di commissione sugli sconfinamenti (il cosiddetto "rosso") e sugli affidamenti sul conto.

Il termine “scoperto di un conto corrente” indica una  forma di credito concesso in genere dagli istituti di credito  ai  correntisti. In sostanza si tratta di un prestito che la banca concede al correntista.  Naturalmente viene stabilito  un tetto massimo, oltre cui il cliente non può andare. Con il fido, il cliente ha la possibilità di andare allo scoperto”  oltre il conto corrente. Lo scoperto di conto corrente deve                                                                                         essere previsto dal contratto, in quanto non è disponibile per tutti i cliente.

LE NOVITA' - C.D.F.   & C.I.V

Con la recente normativa  le banche sono obbligate a non far pagare una commissione per il massimo scoperto per conti correnti senza fido.  Fino al 31 dicembre scorso,  per applicare il massimo scoperto occorreva che il rosso durasse più di 30 giorni, e che il correntista fosse titolare di un’apertura di credito in conto corrente.

Le nuove regole  prevedono che, oltre al tasso d'interesse, quando la commissione di massimo scoperto è  prevista dal contratto,  al fido  potrà essere  applicata una commissione non maggiore dello 0,50% a trimestre.
In sostanza  viene introdotta una  commissione disponibilità fondi (C.D.F.)  la quale trova applicazione nel solo caso di concessione di affidamento e viene applicata, con periodicità trimestrale, in misura proporzionale all’importo e alla durata  dell’affidamento eventualmente concesso.
Inoltre viene introdotta una Commissione d'istruttoria veloce (C.I.V) che trova  applicazione nel caso di sconfinamenti (scoperti di conto e utilizzi extrafido),  espressa in misura fissa e in valore assoluto, commisurata ai costi, in aggiunta al tasso di interesse.
Le spese d’istruttoria veloce non sono dovute  da chi ha un fido e va in scoperto per una cifra fino ai 500 euro, al massimo per sette giorni di seguito ogni tre mesi. Inoltre  la commissione di istruttoria veloce non si applica se il rosso è dovuto a un pagamento a favore della banca stessa, (come per esempio la rata per un mutuo o un prestito o le spese di chiusura conto).
La nuova normativa farà decadere automaticamente tutte le clausole non conformi alle nuove regole.

La vicenda riguardante le commissioni bancari è iniziata con il  "Decreto sulle liberalizzazioni" che  aveva stabilito in relazione ai contratti bancari la nullità  di tutte le clausole comunque denominate che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo o a fronte di sconfinamenti.

Questa norma, abolendo ogni tipo di commissione, aveva l'effetto di restringere al solo tasso di interesse tutta la spesa che il cliente avrebbe dovuto pagare alla banca per la concessione e l'utilizzo del fido o dello sconfinamento.
Il tutto a evidente vantaggio della  trasparenza e della concorrenza; il paragone fra le offerte delle varie banche sarebbe stato immediato bastando, per l'appunto, confrontare il solo tasso applicato.

La speranza che le commissioni sugli scoperti in conto corrente venissero eliminate definitivamente è svanita con il decreto correttivo di quello sulle liberalizzazioni che ne prevede la reintroduzione.
L’introduzione nel nuovo articolo 117bis  del Testo Unico Bancario  sembra aver fatto un passo indietro  introducendo nuovamente  commissioni imponendo ancora una volta il potere delle banche.

mercoledì 3 ottobre 2012

E-commerce - il negozio on line


 



Nonostante l’attuale situazione economica di forte crisi che vede una generale calo dei consumi, le persone sono sempre più attratte dal fare acquisti on line.

L’ecommerce consiste in una forma di commercio effettuata su internet per mezzo di un sito web dove è possibile commercializzare prodotti e servizi.

Strumento essenziale per avviare o incrementare un attività di ecommerce è la disponibilità di una vetrina on line presso cui poter pubblicizzare i propri beni e servizi.

I vantaggi di avviare o implementare un attività di ecommerce non sono solo i minor costi rispetto ad un negozio tradizionale, ma anche il fattore geografico, per cui il bacino di potenziali clienti è molto vasto.
L’indubbio vantaggio di un attività di ecommerce è di non avere limiti spaziali e temporali, nel senso che il bacino di potenziali utenti è indeterminato e permette di avere un negozio sempre aperto 24 ore su 24.  Inoltre il vantaggio di realizzare un’attivita’ di e-commerce  e’ quello di vendere direttamente al cliente finale senza costi di intermediazione .

Un negozio on-line, altro non è se non un esercizio commerciale “smaterializzato” regolato da alcune normative specifiche il cui scopo principale è quello di tutelare il cliente, il quale (trovandosi in un ambiente virtuale) è privato della possibilità di incontrare fisicamente il venditore e di toccare con mano i beni che si appresta ad acquistare.

Si distinguono 2 tipologie ecommerce:
-ecommerce diretto (on-line), quando vendita e consegna (download) avvengono direttamente attraverso canali informatici: si tratta, fondamentalmente, di software, brani musicali, foto, libri, e simili, riducibili in formato digitale e comunque tutti i servizi offerti tramite Internet.
-ecommerce indiretto (off-line); quando l’ordine del prodotto, ed eventualmente il pagamento, sono effettuati per via informatica, mentre la consegna del bene ceduto avviene mediante canali tradizionali (posta, corriere, etc.).

ADEMPIMENTI BUROCRATICI
L’avvio di un attività di ecommerce qualora sia svolta in via professionale e abituale implica la necessità di aprire la partita iva, essere iscritti alla camera di commercio e la presentazione di una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) al comune.
Tra le tante informazioni richieste vige l’obbligo di comunicare anche l’indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell’internet service provider .

ASPETTI FISCALI
Da un punto di vista fiscale un attività ecommerce è soggetta alle ordinarie imposte sui redditi di impresa o di lavoro autonomo, nonché a tutta una serie di adempimenti contabili e fiscali.
Nel caso in cui un’attività sia svolta in maniera occasionale, la disciplina IVA, non prevede alcun obbligo di apertura partita iva e comunicazione a vari enti interessati.
Dal punto di vista fiscale il reddito prodotto potrebbe essere tassabile quale reddito diverso trattandosi di attività che abbia natura commerciale o di lavoro autonomo.

Con riferimento ai soggetti verso cui è diretta l’attivita’ di ecommerce si distinguono operazioni :
-  Business to consumer (B2C) – Tale vendita online avviene tra un impresa e un privato consumatore finale. L’ecommerce B2C può assumere la forma di un sito di vendita esclusivamente su internet o di un complemento virtuale di un negozio fisico, lo scopo è quello di aumentare la clientela e la visibilità grazie alla vendita online.
Questo tipologia è inquadrata come vendita per corrispondenza e, per questo, è escluso l’obbligo della certificazione fiscale, dell’emissione della fattura e del documento di trasporto.
Tale modalità di vendita impone al venditore professionale di rispettare, nello svolgimento della propria attività, non solo le regole ordinarie della vendita ma anche quelle imposte dalla disciplina sulle cosiddette vendite a distanza o per corrispondenza.
-Business to business (B2B) Si tratta di scambi tra due commercianti o tra un fornitore e un’impresa, ad esempio. I guadagni di un B2B provengono quindi dalla vendita di beni o di servizi alle imprese.
- Consumer to Consumer (C2C) si tratta delle tradizionali piattaforme di scambio tra consumatori effettuata tramite i piccoli annunci sui vari siti internet. Siamo nell’ambito del commercio occasionale.

mercoledì 26 settembre 2012

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - LE NOVITA' 2012


Con la riforma del mercato del lavoro sono state riviste anche le disposizioni sull`associazione in partecipazione al fine di limitare  i casi di abuso di questo istituto contrattuale.

L'associazione in partecipazione, data la vicinanza del modello partecipativo ad altri contratti di lavoro , è stata usata spesso in modo anomalo e contrario rispetto ai principi per i quali l'istituto è stato previsto.  Per l’imprenditore spesso questa tipologia di contratto ha rappresentato un ottimo strumento per ottenere manodopera a buon prezzo, senza una retribuzione minima e senza alcuna tutela come è prevista per i lavoratori dipendenti, inoltre la scelta è stata favorita da un trattamento previdenziale e fiscale  più tenue  rispetto al lavoro subordinato.
           
Con il contratto di  Associazione in partecipazione si realizza una collaborazione tra due o più persone per il conseguimento di un risultato comune, l'apporto ha quindi carattere strumentale per lo svolgimento dell'attività dalla quale il risultato ricercato ha origine.
Il contratto di associazione in partecipazione prevede che l'associante attribuisca all'associato, una quota degli utili dell'impresa, o di uno o più affari, in cambio di un determinato apporto.  
L'apporto dell'associato può essere di qualunque natura ma, condizione necessaria, è che esso abbia carattere strumentale per l'esercizio dell'impresa o dell'affare.
Il contenuto dell'apporto può, pertanto, consistere in una somma di denaro, nel conferimento in proprietà o in godimento di beni mobili o immobili, in una prestazione lavorativa, in una causa mista di lavoro e capitale.

Le Novità 2012
Le legge di riforma del mercato del lavoro è intervenuta sul fenomeno dei contratti di Associazione in Partecipazione, con apporto di solo lavoro e di capitale e lavoro ponendo alcuni limiti di natura restrittiva alla sua applicazione.
La Riforma Fornero ha imposto un  limite di massimo 3 unità  occupati nella stessa attività, a prescindere dal numero degli associanti. Unica eccezione a tale restrizione è il vincolo di parentela che lega gli associati all’associante, entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. Se l’associante dovesse stipulare un quarto contratto, tutti i rapporti (non solo il quarto) verranno trasformati in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Presunzione di subordinazione
Inoltre  sono introdotte tre presunzioni di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel caso di   :
1)      assenza di effettiva partecipazione dell’associato agli utili o affare dell’impresa;
2)      mancanza “competenze teoriche di grado elevato”  ovvero “capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività.
3)      mancata consegna del rendiconto previsto dall’art.2552 c.c.

Il chiaro intento della riforma del contratto si associazione in partecipazione è quello antielusivo:
I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall’articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.”
Questo significa che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro si presumono costituire rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salvo prova contraria

Al verificarsi delle presunzioni, la conversione del rapporto da associativo a dipendente potrà avvenire sia in occasione di verifica da parte degli enti preposti, sia su iniziativa dello stesso lavoratore nei confronti dell'associante.

Le modifiche introdotte dalla legge di riforma sono entrate in vigore dal 18.7.2012, con immediata applicazione sia ai contratti stipulati ex novo da detta data , sia a quelli già in essere ,fatta eccezione per quelli che ,essendo stati certificati , possono proseguire facendo riferimento alla normativa previgente sino alla cessazione.

Infine  da un punto di vista previdenziale  i contributi della gestione separata Inps subiranno un forte aumento delle aliquote che passeranno  dall’attuale 26,72% ordinario al  33% (nel 2018) e per i soggetti  iscritti ad altre forme assicurative sarà incrementato dall’attuale del 18% al 24% (nel 2018).  Il 55% del contributo è posto a carico dell'associante mentre il 45% è a carico dell'associato. 

mercoledì 19 settembre 2012

TARDIVI PAGAMENTI ED INSOLUTI


Accanto a momenti di crisi economica come quello attuale, un fattore principale di rischio per un imprenditore o un lavoratore autonomo, sono  i tardivi pagamenti o ancora peggio l’eventualità  di  non essere pagato.  Diciamolo subito, non c’è niente di peggio nel dover inseguire un cliente per farsi pagare il lavoro svolto.
Tardivi pagamenti e degli insoluti si verificano sempre con maggiore frequenza soprattutto in questo momento di stasi economica e ottenere l’effettivo incasso è diventato uno spauracchio che mina le basi di molte imprese in salute.
La crisi economica e la  mancanza di liquidità nel sistema economico  sono stati causa effetto dei tardivi pagamenti e degli insoluti. Le  banche, infatti, hanno chiuso i rubinetti del credito rendendo difficile la vita a molte aziende abituate a lavorare con affidamenti che sono stati ridotti o peggio revocati.
Se per aziende di grandi dimensioni gli insoluti possono essere considerati  “fisiologici”, per piccole realtà imprenditoriali, possono bastare uno o due clienti “sbagliati” per creare un circolo vizioso e ritrovarsi in poco tempo in forti sofferenze  a catena difficili da gestire.
Gli Insoluti, infatti, creano circoli viziosi di liquidità, specialmente  per piccole realtà imprenditoriali, generando illiquidità nella  gestione corrente e originano ritardi e insoluti a catena. Un insoluto può cosi ingenerare a livello generale crisi sistemiche di interi segmenti e indotti produttivi che in breve tempo possono passare dalle imprese alle famiglie.
Un elemento che certamente non giova all’economia è legata alle inefficienze della giustizia civile. Un processo civile in Italia dura molti anni per cui  i tempi e costi rendono, in talune circostanze, assolutamente anti economico e illogico ricorrere alle vie legali per ottenere il dovuto. Non è infrequente, lo sberleffo di chi approfitta del sistema conoscendo i tempi della giustizia:  “Fammi causa”. Infine l’insolvenza genera insolvenza, basti pensare alle Amministrazioni pubbliche che pagano in tempi eccessivamente elevati per il sistema privato, ritardi che ricadano  a valanga direttamente e indirettamente su tutto il sistema economico e produttivo.
Un ulteriore beffa legata ai mancati pagamenti si ha a livello fiscale. Mentre  liberi professionisti fiscalmente seguono il regime “per cassa”, per cui  la fattura deve essere emessa a pagamento ricevuto. Nella prassi i professionisti  invece di emettere fattura  presentano al cliente fatture  proforma ovvero un documento privo di valore fiscale, ma che vale come richiesta di pagamento.
Il problema è  soprattutto per le Aziende che sono soggette fiscalmente al regime della Competenza. Le fatture emesse prima di essere incassate,  fiscalmente sono considerate componenti positive di reddito (ricavi) e pertanto imponibili.  L’IVA ( salvo i casi in cui è possibile di emettere fatture con imposta ad esigibilità differita o per cassa)  segue lo stesso discorso, per il meccanismo della rivalsa deve essere versata all’erario, anche se non è stata incassata (iva a debito). In sintesi oltre al danno la beffa: le tasse vanno pagate anche se il cliente non vi paga!
Si ricorda che la fattura va emessa quando l’imposta diventa esigibile, e cioè al momento di effettuazione dell’operazione. Esso corrisponde alla data di consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili; alla data di stipulazione del contratto per le cessioni di beni immobili, e alla data del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.
Nell’esercizio dell’attività è quasi inevitabile trovarci in situazioni indesiderate con  cattivi pagatori ed è quindi fondamentale porre molta attenzione a chi ci si pone davanti. Non dare la merce al primo che capita, non prendere tutti lavori anche se ci si trova in un momento di  difficoltà e ove possibile serve avere un censimento dei clienti.
Il rimedio per ridurre  il rischio degli insoluti è di  prevedere chiaramente nel contratto, l’oggetto della prestazione e i reciproci obblighi, puntualizzando i termini e le modalità di pagamento.
Con riferimento al pagamento in base al settore al bene e al servizio, ove possibile è opportuno richiedere il pagamento anticipato o almeno  un  acconto (per le spese vive, le materie prime, acquisti etc etc.) quale  prima garanzia di riuscire effettivamente ad incassare parte di quanto concordato. In relazione alla complessità del lavoro è doveroso richiedere successivi acconti in funzione dell’avanzamento del lavoro stesso. Un Ulteriore rimedio è di evitare di far crescere il credito vantato nei confronti del cliente, perché se non paga gli importi  piccoli difficilmente pagherà gli importi grandi.
In un clima rovente capire di chi ci si può fidare è indispensabile  circondarsi di partner, collaboratori e clienti affidabili, di persone serie sulle quali si possa contare, che sappiano il valore di un accordo e che diano importanza al nostro lavoro.
La fortuna di un’attività  non dipende dal numero dei clienti ma dalla loro qualità. Quindi ove è necessario sfoltire i clienti che non pagano in modo da avere pochi clienti ma affidabili.

venerdì 14 settembre 2012

L’ANAGRAFE TRIBUTARIA- ILGRANDE FRATELLO FISCALE

I dati forniti al fisco, attraverso la molteplicità di comunicazioni telematiche, affluiscono nelle banche dati dell’Anagrafe Tributaria.
L’anagrafe tributaria è un Centro di raccolta ed elaborazione dei dati d’interesse fiscale riguardanti tutte le persone fisiche, le società, gli enti, ai quali è attribuito, a cura dell’Agenzia delle entrate, un codice identificativo (codice fiscale, partita Iva).
Mediante l’Anagrafe Tributaria gli uffici dell’Agenzia delle Entrate possono ottenere dati utili ai fini dell’accertamento dei redditi e del contrasto all’evasione fiscale.
Il compito fondamentale attribuito dalla legge all’anagrafe tributaria è quello di «… raccogliere e ordinare i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell’amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, e i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari».
L’attività dell’anagrafe tributaria non si ferma alla sola raccolta dei dati, infatti, il cervellone «sulla base dei dati in suo possesso provvede alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali». In sostanza i dati raccolti dalle diverse partizioni di cui l’Anagrafe Tributaria si compone sono incrociati tra di loro, in modo da ottenere un curriculum unico nel suo genere composto dalla globalità di dati del soggetto incrociato.
Lo scopo fondamentale per cui i dati sono raccolti ovviamente è il contrasto all’evasione fiscale.
Il successo degli accertamenti è quindi sempre più legato e dipendente dalle attività di selezione e incrocio preventivo compiuto dagli uffici prima di procedere alle fasi propriamente operative della verifica.
I principali dati per i quali corre l’obbligo comunicare all’Anagrafe tributaria sono i seguenti:
Rapporti Finanziari, a cura degli Intermediari finanziari (banche Poste etc.)
• Utenze (utenze telefoniche, del gas, dell’energia elettrica e idriche) da parte dei gestori di utenze.
• Dati previdenziali e Assistenziali da parte dei vari enti.
• Aeromobili e Natanti.
• Assicurazioni
• Comunicazioni telematiche dei titolari di P.IVA (spesometro, beni d’impresa concessi in godimento ai soci o familiari, Beni concessi in Leasing o Noleggio, Comunicazioni annuali Iva). Etc. etc.
Tra i dati raccolti, l’archivio dei rapporti finanziari è certamente quello il cui utilizzo permette agli organi preposti alle attività di accertamento di ottenere informazioni concretamente rilevanti.
In questa sezione affluiscono i dati e le informazioni provenienti dalle banche, dalle Poste italiane spa e dagli intermediari finanziari in genere. I dati riguardano rapporti di varia natura, sia delle persone fisiche e giuridiche.
Con riferimento ai rapporti finanziari si segnala che le ultime Manovre Monti hanno rafforzato le indagini finanziarie ed esteso l’obbligo di comunicare anche i movimenti dei conti correnti e degli altri rapporti finanziari nonché altra informazione utile ai fini fiscali. In sostanza è stato attenuato il segreto bancario, è ammesso l’accesso alle informazioni su estratto conto, saldo, movimenti, azioni, obbligazioni e, se presenti, anche investimenti sui titoli di Stato.
Grazie alla mole di informazioni contenute nell’anagrafe tributaria l’amministrazione finanziaria, ma non solo, potrà accedere in tempi rapidissimi alle notizie relative al soggetto da sottoporre a verifica, individuando immediatamente con quali istituti bancari o operatori finanziari lo stesso intrattiene o ha intrattenuto rapporti.
In tema di attività di riscossione è sempre più frequente il ricorso da parte delle società concessionarie della riscossione di procedure esecutive di pignoramento presso terzi condotte proprio sui conti bancari del debitore. Di fatto si riesce ad avere la fotografia dei rapporti che il debitore intrattiene con la banca per procedere all’azione esecutiva vera e propria sulle somme depositate sul conto stesso.
Con l’implementazione dei dati che giungeranno a seguito dei nuovi obblighi il volume di informazioni in entrata nella più grande banca dati a disposizione del fisco in chiave antievasione è destinato ad accrescersi ulteriormente.
Lo strumento di accertamento che più di tutti trae spunti dai dati raccolti dall’anagrafe tributaria è certamente il redditometro. Dall’incrocio dei dati sarà possibile verificare anomalie tra redditi dichiarati e capacità di spesa.
Con il rafforzamento di questo strumento, la lotta all’evasione è molto cambiata, prima si decideva di approfondire l’esame della posizione del contribuente sottoposto a controllo con l’ausilio delle varie banche dati; oggi grazie alle banche dati è possibile andare a colpo sicuro: acquisiti dati rilevanti questi diventano fonte d’innesco per eseguire i controlli presso quello specifico contribuente.

giovedì 6 settembre 2012

LA NUOVA CARTELLA DI PAGAMENTO


La cartella di pagamento è l’atto con cui l’Agente della Riscossione comunica  ai debitori i crediti vantati dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.).
A seguito degli accertamenti e delle verifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria, le somme che risultano dovute vengono iscritte a ruolo. 
Che cos’e’ il ruolo?
Il ruolo è un elenco preparato dall’Amministrazione Finanziaria che contiene i debitori, ovvero, le generalità dei contribuenti sui quali è stata rilevata la violazione e le somme da essi dovute.
La cartella di pagamento  è il primo passo dell’attività di riscossione da ruolo, con il cui  l’Agenzia di Riscossione provvede a formare e a notificare la cartella di pagamento al contribuente, intimandogli di pagare quanto richiesto.
La cartella di pagamento deve contenere:
• la descrizione degli addebiti; 
• le istruzioni sulle modalità di pagamento;
• l’invito a pagare entro 60 giorni le somme descritte;
• le indicazioni per l’eventuale proposizione del ricorso;
• il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella.
 Una volta notificata la cartella il contribuente ha 60 giorni per:
-pagare  nel caso in cui ritiene la stessa giusta;
-chiedere una rateazione delle somme ;
-fare istanza di annullamento o rettifica parziale in caso di errori manifesti;
-proporre  ricorso le commissioni tributarie con l’eventuale sospensione della riscossione.
Poiché la semplice impugnazione dell’atto non comporta la sospensione dell’efficacia dell’atto e non preclude l’avvio della procedura esecutiva, il contribuente potrebbe , col medesimo ricorso o con atto separato, proporre istanza di sospensiva (avente natura cautelare) alla quale potrebbe seguire,  un provvedimento che disponga la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato.
In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale, entro 60 giorni dalla notifica, è previsto per legge un aggravio del 4,65% sulla somma da pagare oltre al pagamento degli interessi di mora.  Gli interessi decorrono dal giorno della notifica della cartella esattoriale e spettano all’Ente Impositore e non all’agente della riscossione.
 Decorsi  i 60 giorni dalla notifica, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti:
-l’aggio di riscossione, pari al 9% del totale (fino a  60 giorni è pari al 4,65%);
-le spese di notifica di 5,88 euro;
- le spese di esecuzione. In caso di mancato  pagamento, l’Agente della riscossione può’procedere ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo. Le spese per l’eventuale attività esecutiva svolta dall’Agente della riscossione sono calcolate proporzionalmente in ragione all’azione intrapresa e all’importo del debito, rimanendo sempre a carico del destinatario della cartella.
-gli interessi di mora che maturano su ogni giorno di ritardo. Gli interessi di mora sono dovuti sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non si effettua il pagamento entro 60 giorni dalla data di notifica. A decorrere dal 1° ottobre 2012, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,5504% in ragione annuale
Se a seguito della notifica della cartella e degli altri avvisi il cittadino non paga e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente creditore, l’Agente della Riscossione, deve obbligatoriamente recuperare le somme iscritte a ruolo attivando le procedure di riscossione disciplinate dalla legge.
Le novità  2012
Il modello della cartella di pagamento ha subito alcune importanti modifiche 
La nuova cartella di pagamento nasce dall’esigenza di rendere chiari i dati contenuti e migliorare la  fruibilità delle informazioni fornite.
L’adozione del nuovo modello è obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione successivamente al 31 luglio 2012.
A partire dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate sono diventati esecutivi e sostituiscono la cartella di pagamento per i crediti erariali maturati dal periodo d’imposta 2007 in poi e relativi alle imposte sui redditi (Irpef e relative addizionali, Ires, ritenute, imposte sostitutive, tassazione separata), dell’Irap e dell’Iva.
Infine è stato aumentato l’importo minimo che era pari a 16,53 euro, per procedere all’iscrizione a ruolo, pertanto. 
Dal  1° luglio 2012 l’Agenzia delle Entrate non potrà più richiedere l’iscrizione a ruolo se la somma dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi, non sia maggiore, per ciascun credito e con riferimento a un singolo periodo d ’imposta, a 30 euro. 
Tale applicazione della norma, non è prevista invece se il credito del debitore è derivato dalla ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.