Il redditometro è
uno strumento di accertamento sintetico del reddito,
che consente al fisco una
determinazione indiretta del reddito complessivo del contribuente, basata sulla
capacità di spesa del medesimo. Tale metodo di accertamento può essere
utilizzato solo sulle persone fisiche,
ovvero professionisti, commercianti, artigiani, imprenditori individuali,
dipendenti e pensionati, inoltre
concerne solo le imposte sui redditi.
Attraverso il redditometro, l'Agenzia delle Entrate prende come
riferimento il possesso o la disponibilità di taluni beni che sono
sintomo (indicatori) di capacità
contributiva ed associa agli stessi un certo reddito, utilizzando appositi
coefficienti. I nuovi indicatori di ricchezza sono ricondotti ai consumi che il contribuente può
permettersi sulla base dei redditi dichiarati. Ogni consumo ha un peso
ponderato statisticamente che, attraverso un algoritmo, si trasforma in reddito presunto. I beni e servizi a
prescindere dalla proprietà degli stessi " si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo anche di fatto
utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero
sopporta in tutto in parte i relativi costi ".
L’attuale disciplina fornisce un elenco di
beni o servizi che sono indicatori di ricchezza. Le voci sono suddivise in 7
macrocategorie: casa, mezzi di trasporto, assicurazioni, istruzione, attività
ricreative, investimenti ed altre spese. Tra le spese messe sotto esame
figurano gli acquisti di lusso (barche, viaggi molto costosi), gli investimenti
finanziari, ma anche quelle che riguardano il tempo libero (palestra,
abbonamenti, frequentazione centri estetici e di benessere), le assicurazioni,
l'istruzione (come la frequentazione di master per i figli) e la casa
(elettrodomestici, ristrutturazioni).
Il nuovo redditometro si differenzia dal precedente anche
perché più che la posizione del singolo individuo si vuole stimare il reddito dell’intero nucleo familiare, modulato
in relazione all'area territoriale in
cui risiede il contribuente, tenuto conto delle spese sostenute da tutta la
famiglia in un determinato arco temporale. Pertanto il redditometro ex. Art. 22
del Dl 78 del 2010 quantifica il reddito con riferimento all’intero nucleo
familiare per poi indagare, con riferimento alla singola posizione contributiva,
il possesso o meno degli indici di capacità contributiva.
Qualora il reddito
individuato risulti maggiore rispetto a quello dichiarato e lo scostamento sia
superiore ad 1/5 (20%),
l'amministrazione finanziaria sarà legittimità ad emettere un avviso di accertamento,
basato proprio su tale rideterminazione sintetica del reddito. Lo scostamento
superiore al 20% anche per un solo
periodo di imposta è sufficiente per far scattare l’accertamento. La ratio
è, in sostanza, che se il contribuente ha potuto permettersi certe spese, avrà
dovuto pur finanziarle in un certo modo, che il fisco presume essere la
percezione di redditi in nero.
L’Ufficio ricostruisce in via induttiva il reddito del
contribuente sulla base degli elementi di spesa considerati, spetta poi al contribuente medesimo
produrre gli elementi che gli consentono di dimostrare la congruità delle spese sostenute e il reddito
dichiarato. Il contribuente può fornire
la prova che le spese sostenute sono state finanziate con indebitamento,
smobilizzi patrimoniali, eredità, donazioni, vincite, oppure si possono
indicare redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, o esclusi
(per previsione normativa) dalla base imponibile.
Nel nuovo co. 7 dell'art. 38, D.P.R. 600/1973 viene
inserita la previsione dell'obbligatorietà
dell'attivazione da parte degli Uffici del contraddittorio
preventivo con i contribuenti: "L'ufficio
che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo
di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di
rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di
avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”.