mercoledì 16 maggio 2012


Il redditometro è uno strumento di accertamento sintetico del reddito, che consente al fisco una determinazione indiretta del reddito complessivo del contribuente, basata sulla capacità di spesa del medesimo. Tale metodo di accertamento può essere utilizzato solo sulle persone fisiche, ovvero professionisti, commercianti, artigiani, imprenditori individuali, dipendenti e pensionati,  inoltre concerne solo le imposte sui redditi.
Attraverso il redditometro, l'Agenzia delle Entrate prende come riferimento il possesso o la disponibilità di taluni beni che sono sintomo (indicatori) di capacità contributiva ed associa agli stessi un certo reddito, utilizzando appositi coefficienti. I nuovi indicatori di ricchezza sono ricondotti ai consumi che il contribuente può permettersi sulla base dei redditi dichiarati. Ogni consumo ha un peso ponderato statisticamente che, attraverso un algoritmo, si trasforma in reddito presunto.  I beni e servizi a prescindere dalla proprietà degli stessi " si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto in parte i relativi costi ".
L’attuale disciplina  fornisce un elenco di beni o servizi che sono indicatori di ricchezza. Le voci sono suddivise in 7 macrocategorie: casa, mezzi di trasporto, assicurazioni, istruzione, attività ricreative, investimenti ed altre spese. Tra le spese messe sotto esame figurano gli acquisti di lusso (barche, viaggi molto costosi), gli investimenti finanziari, ma anche quelle che riguardano il tempo libero (palestra, abbonamenti, frequentazione centri estetici e di benessere), le assicurazioni, l'istruzione (come la frequentazione di master per i figli) e la casa (elettrodomestici, ristrutturazioni).
Il nuovo redditometro si differenzia dal precedente anche perché più che la posizione del singolo individuo si vuole stimare il reddito dell’intero nucleo familiare, modulato in relazione all'area territoriale in cui risiede il contribuente, tenuto conto delle spese sostenute da tutta la famiglia in un determinato arco temporale. Pertanto il redditometro ex. Art. 22 del Dl 78 del 2010 quantifica il reddito con riferimento all’intero nucleo familiare per poi indagare, con riferimento alla singola posizione contributiva, il possesso o meno degli indici di capacità contributiva.
Qualora il reddito individuato risulti maggiore rispetto a quello dichiarato e lo scostamento sia superiore ad 1/5 (20%), l'amministrazione finanziaria sarà legittimità ad emettere un avviso di accertamento, basato proprio su tale rideterminazione sintetica del reddito. Lo scostamento superiore al 20% anche per un solo periodo di imposta è sufficiente per far scattare l’accertamento. La ratio è, in sostanza, che se il contribuente ha potuto permettersi certe spese, avrà dovuto pur finanziarle in un certo modo, che il fisco presume essere la percezione di redditi in nero. 
L’Ufficio ricostruisce in via induttiva il reddito del contribuente sulla base degli elementi di spesa considerati, spetta poi al contribuente medesimo produrre gli elementi che gli consentono di dimostrare la congruità delle spese sostenute e il reddito dichiarato. Il contribuente può  fornire la prova che le spese sostenute sono state finanziate con indebitamento, smobilizzi patrimoniali, eredità, donazioni, vincite, oppure si possono indicare redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, o esclusi (per previsione normativa) dalla base imponibile.
Nel nuovo co. 7 dell'art. 38, D.P.R. 600/1973 viene inserita la previsione dell'obbligatorietà dell'attivazione da parte degli Uffici del contraddittorio preventivo con i contribuenti: "L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai  fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”.