mercoledì 23 maggio 2012


SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI  (STP) 

Una delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2012 è quella che riguarda l’abrogazione dell’obbligo all’esercizio associato della professione solo nella forma classica dello studio associato (legge 1815 del 1939) e la previsione normativa di costituire Società tra professionisti  per l’esercizio di attività professionali regolamentate.

L'art. 10 della legge di stabilità n. 183-2011 ha stabilito che, a far data dal 1°gennaio 2012, i lavoratori autonomi potranno esercitare l’attività professionale scegliendo la forma giuridica più adatta alle loro necessità. I professionisti potranno costituire STP utilizzando la forma della società semplice, della società in nome collettivo, in accomandita semplice, di capitali o anche della società cooperativa. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di Società tra professionisti (STP).

La partecipazione ad una Società è incompatibile con la partecipazione ad altra Società tra professionisti. La Società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio in comune di più attività professionali, dando luogo così a società interprofessionali (quali, ad esempio l'attività di avvocato e di dottore commercialista).  
I soci della società tra professionisti possono essere:
  • soci professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi, anche in differenti sezioni, e cittadini della UE, purchè in possesso del titolo di studio abilitante;
  • i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea in possesso dei requisiti professionali;
  • i soggetti non professionisti, soltanto per le prestazioni tecniche che svolgano servizi secondari rispetto ai servizi professionali (soci d’opera);
  • i soggetti non professionisti, che hanno soltanto finalità d’investimento (soci di capitali).
 L’attività professionale è svolta in via esclusiva dai soci e l’atto costitutivo della STP deve indicare criteri e modalità affinchè l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla Società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione richiesta.
Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il tetto ai soci di capitale è stato fissato dal DL Liberalizzazioni.
 
Lo sforamento del tetto di un terzo da parte dei soci non professionisti determina lo scioglimento della STP, e il Consiglio dell’Ordine o collegio professionale presso il quale la STP è iscritta procede alla cancellazione della stessa dall’Albo, salvo che la Società non provveda a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di 6 mesi.

Ancora il DL Liberalizzazioni ha introdotto l’obbligo per le STP di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.
Dal punto di vista fiscale restano dubbi sul trattamento del reddito prodotto da tali forme societarie, reddito di lavoro autonomo oppure reddito d'impresa, appicazione del pricipio di competenza o di cassa? Un riferimento potrebbero essere le "Società tra avvocati", assimilate nel caso di societa dipersone alle snc, i cui  redditi prodotti  costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49 del Tuir mentre i compensi corrisposti alla stp sono di conseguenza soggetti alla ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 25 del dpr 600/73.
Quando invece la forma societaria prescelta per l'esercizio dell'attività professionale è quella di capitali, il riferimento potrebbero essere le c.d. "società di ingegneria", per le quali la legge istitutiva prevedeva l'obbligo della costituzione in forma di società di capitali,sulla base delle disposizioni attrattive contenute nell'articolo 81 del Tuir il reddito prodotto dalle società tra ingegneri «rientra nella categoria del reddito d'impresae per i compensi corripososti non è prevista ,a ritenita d'acconto.  

lunedì 21 maggio 2012

Arrivano le Srl semplificate,

Una falsa  possibilità in più per chi volesse “fare impresa” e creare da sé il proprio lavoro.
La Legge di conversione del Decreto liberalizzazione, la n. 27/2012 con lo scopo di incentivare l’attività imprenditoriale dei più giovani ha introdotto una nuova forma societaria : la  società a responsabilità limitata semplificata (ssrl).  La nuova società è una Srl a tutti gli effetti, con l’incentivo di avere una procedura di costituzione sensibilmente semplificata.
 La Srl per gli “under 35” dovrà essere costituita con   atto notarile gratuito , esente da diritti di bollo e di segreteria, ma soggetto ad  imposta di registro. Il capitale sociale, compreso fra 1 e 9.999,99 euro dovrà  essere versato in denaro all’organo amministrativo (senza versamento di decimi in banca). Occorre comunque un atto costitutivo, che indichi gli elementi previsti dall’articolo 2463 del Codice civile; nell’atto il costituente deve attestare di essere in possesso dei requisiti di età e  di aver versato l’ammontare di capitale previsto.  La Cgia di Mestre fa notare che, a fronte del risparmio concesso con lo sconto dell’imposta di bollo sulle pagine dell’atto e sugli onorari notarili, gli under 35 interessati devono considerare le spese  - diritto annuale alla Cciaa (€ 200), -l'imposta di registro  (€ 168),  - la tassa di concessione governativa, vale a dire la tassa annuale per la numerazione e bollatura di libri e registri sociali, pari a (€309,87 ).
 Il Ministero di Grazia e Giustizia ha, nel frattempo, predisposto una bozza  di statuto all’interno del quale dovrà evidenziarsi la denominazione di “società a responsabilità limitata semplificata”; previsto espressamente, a pena di nullità, il divieto di trasferimento delle quote a soci di età superiore a 35 anni.
 Il titolare o  soci devono essere solo persone fisiche (non giuridiche) e tali persone fisiche non devono aver compiuto i  35 di età alla data della costituzione. -  la costituzione  con contratto di società o  anche atto unilaterale, ( socio unico).   La Srl semplificata resta in vita finché i soci (tutti o l’unico socio) non compiono i 35 anni di età. Quando l’unico socio oppure tutti i soci perdono il requisito di età, gli amministratori devono convocare l’assemblea per deliberare la trasformazione in Srl ordinaria o passare allaliquidazione.Gli amministratori devono essere scelti tra i soci. 
Parecchie critiche sono state mosse alla ssrl:                 
-mancanza di agevolazioni finanziaria, fiscale e contributiva che rende, di fatto, blanda l’intenzione di sostenere la nuova SRL.
-limite di capitale sociale di 10.000 euro che esclude a priori qualunque ipotesi  intervento di soci finanziatori intenzionati a sostenere anche come management la società.Superato tale tetto di capitale sociale, è obbligatorio passare alla trasformazione della SSRL  in SRL ordinaria (trasformazione omogenea), ovvero in una delle forme di società di persone (trasformazione involutiva in SNC o SAS), ovvero procedere alla liquidazione della SSRL stessa.