sabato 16 giugno 2012

I VANTAGGI DELLA CEDOLARE SECCA

La cedolare secca è un imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione (nonché delle imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione). 

Gli immobili per cui può essere esercitata l’opzione sono solo quelli ad uso abitativo e le relative pertinenze; (abitazioni accatastate nelle categorie da A1 a A11, esclusa l’A10 (ufficio studi privati).

I soggetti che possono optare per il regime della cedolare secca sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento; Non possono aderire, a titolo di esempio, i soggetti che sono titolari di partita iva relativamente solo agli immobili che hanno adibito alla propria attività, tuttavia potranno applicare la cedolare per quelli personali. Sono pertanto escluse società, enti commerciali, imprenditori e i condomini che intendono locare le abitazioni comuni dei condomini in quanto riferibili alla proprietà del condominio.


L’agevolazione prevista per la cedolare secca permette di tassare il reddito derivante dai canoni di locazione in maniera separata, applicando l’aliquota del 21% o del 19% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o ad alta tensione abitativa.

Oltre l’applicazione di un’aliquota unica, il regime alternativo prevede che la cedolare secca quale imposta sostitutiva , assorba anche l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali regionali e comunali, nonché l’imposta di registro e di bollo dovute sul contratto di locazione, sulle risoluzioni e proroghe dello stesso.

Gli effetti della cedolare secca si esplicano sia sul locatore, per il quale il reddito prodotto è soggetto ad imposta sostitutiva, che nei confronti del conduttore , per il quale non è più tenuto, per il periodo di durata dell’opzione, al versamento dell’imposta di registro sul contratto di locazione concluso.
L’applicazione della cedolare secca richiede specifici adempimenti, oltre alla comunicazione preventiva all’inquilino, infatti è prevista una specifica opzione da parte del locatore.

Il locatore, prima dell’esercizio di opzione per il regime sostitutivo è tenuto a comunicare con lettera raccomandata la scelta all'inquilino. Il locatore deve comunicare la rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

Esercitata l’opzione per la cedolare secca, questa rimane valida per l’intero periodo di durata del contratto, ma il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione durante ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione e anche di esercitare nuovamente l’opzione.
Per rinunciare all’opzione per la cedolare secca i contribuenti possono utilizzare il “modello 69” oppure fare richiesta su carta libera, sottoscrivendo una dichiarazione con i dati necessari all’identificazione del contratto e delle parti coinvolte. La revoca deve essere compiuta entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento, per il quale rimane obbligatorio.

Il meccanismo del calcolo dell’imposta per la cedolare secca risulta piuttosto semplice, poiché consiste nell’applicazione di un’aliquota fissa (21% o 19%) al canone di locazione annuo stabilito dalle parti. I versamenti e le date  seguono le stesse indicazioni   dell’Irpef (saldo e acconto) e alle stesse scadenze dell’Irpef (giugno / novembre) e può utilizzarsi la compensazione dei debiti con eventuali crediti nel modello F24. I codici tributo da utilizzare sono :
•1840  per l’acconto della prima rata;
•1841  per l’acconto della seconda o unica rata;
•1842 per il saldo
Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e l’eventuale contenzioso riferiti alla cedolare secca, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui  redditi .

martedì 12 giugno 2012

La Tassazione degli utili dei Soci nelle Società di Persona


Nelle società di persone (s.n.c., s.a.s., s.s.) l’utile realizzato viene ripartito tra i soci in base alle norme fissate nell’atto costitutivo, in genere il riparto avviene in proporzione alle quote di capitale conferite dai soci.
La quota parte di utile da distribuire ai soci è determinato scomputando dall’utile d’esercizio al netto delle imposte gravanti sulla società l’eventuale accantonamento a riserva facoltativa.

Da un punto di vista fiscale la società di persone, mentre ai fini IVA e IRAP e Studi di Settore ed eventuale mod. 770 è soggetta passiva d’imposta, ai fini IRPEF, i redditi prodotti sono imputati a ciascun socio per effetto di un sistema di tassazione denominato della trasparenza fiscale.

Il regime della trasparenza presume che tutto l'utile fiscale si considera distribuito ai soci in base alle rispettive quote di partecipazione, ed indipendentemente dal fatto che poi l'utile vanga effettivamente, in tutto o in parte, distribuito ai soci o rimanga, anche parzialmente, nella società.

La società di persone ai fini dichiarativi deve presentare il modello Unico Società di persone da cui deve risultare il reddito imponibile totale e la ripartizione dello stesso tra i soci. La società, in persona del legale rappresentante, deve rilasciare a ciascun socio un prospetto affinché lo stesso possa dichiarare, indipendentemente dall’effettiva percezione, il reddito di partecipazione in sede di redazione della propria dichiarazione Modello UNICO PF.

I soci persone fisiche devono dichiarare nel quadro RH, ( modello Unico persone fisiche), la quota percentuale di partecipazione alla società e la quota reddito (o perdita) realizzata. Ogni socio nella propria dichiarazione dei redditi è soggetto all'aliquota che risulta con il cumulo di tutti i redditi.

Oltre a redditi e perdite, anche i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto sono imputate ai soci sono per la quota parte attribuita. 

Nelle Società in Accomandita Semplice (s.a.s.) le perdite che eccedono il capitale sociale solo utilizzabili solo da parte dei soci accomandatari nella proporzione stabilita per le partecipazioni agli utili. I soci accomandanti avendo una responsabilità limita al capitale conferito, la deduzione della perdita per trasparenza viene riconosciuta in proporzione alla quota.
Gli interessi attivi che maturano sui c/c bancari e postali a favore di società e imprese individuali sono accreditati al netto di una ritenuta fiscale di acconto attualmente del 27%. Nelle società di persone l’insieme delle ritenute d’acconto subite non può essere scomputato dalle imposte dovute dalla società. 

La società trasferisce ai soci il credito per detta ritenuta e i soci, dal canto loro, hanno diritto a detrarlo (in proporzione alle quote di partecipazione al risultato economico) dall’imposta sul reddito dovuta nella propria dichiarazione dei redditi. Le ritenute subite vanno ripartite tra i soci (che potranno portarle in detrazione dalle imposte a loro carico) e portate in deduzione degli utili. 

Il reddito prodotto dalle società in nome collettivo (s.n.c.) e in Accomandita Semplice è soggetto alle ordinarie regole del reddito d’impresa: esso viene determinato con le regole del regime contabile ordinario oppure semplificato. Nel primo caso, l’utile netto da distribuire ai soci, sarà quello risultante dal quadro RF di Unico società di persone; nel secondo caso, sarà quello risultante dal quadro RG del medesimo modello Unico. I redditi imputati ai soci sono denominati redditi da partecipazione. Nel caso in cui il socio sia soggetto diverso da persona fisica, (soci imprenditori o società) il reddito da sottoporre a tassazione viene attratto nell’ambito del reddito d’impresa. 

La disciplina fiscale delle società semplici ( s.s. ) hanno peculiarità che la differenziano dalle altre società di persone: la società semplice non può avere ad oggetto l’esercizio di attività commerciale e di conseguenza non può produrre reddito d’impresa. Le società semplici sono invece produttrici di redditi di lavoro autonomo, fondiari e di capitali e quindi per tale ragioni possono essere socie di società di persone.