giovedì 5 luglio 2012

BENI IN GODIMENTO AI SOCI



La manovra di ferragosto, ha introdotto un’importante novità concernente il regime di tassazione e di deducibilità nel caso di concessione in godimento di beni dall’impresa ai soci o familiari dell’imprenditore.

lo scopo perseguito dalla manovra è quello scoraggiare l’intestazione fittizie di beni dell’impresa,                                             concessi ai soci e familiari soci.

La fattispecie su cui vengono puntati i riflettori è quella in cui i beni relativi all’impresa vengano concessi in godimento a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, vale a dire, senza corrispettivo o con un corrispettivo inferiore a quello che sarebbe ritraibile secondo una libera contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli.

Le intestazioni di comodo perseguite sono riferite ai beni di valore superiore a 3mila euro, al netto dell’IVA. I beni d’impresa considerati ai fini della nuova disciplina sono: i beni strumentali, i beni-merce e tutti gli altri beni relativi all’impresa detenuti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento (uso, usufrutto, ecc.), in locazione, anche finanziaria, o noleggio. 

Per i soggetti utilizzatori che ricevono in godimento i beni aziendali (soci o familiari di soci), è prevista la tassazione di un reddito diverso, determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento. Resta inteso che il bene concesso in godimento ai soci o familiari dei soci può dare esposizione al rischio di un accertamento da redditometro. 
Per quanto riguarda le aziende concedenti, si configura l’indeducibilità del costo del bene concesso in godimento al socio / familiare. L’ indeducibilità in capo all’impresa concedente, di tutti i costi relativi ai beni concessi in godimento, comporta che andranno recuperati a tassazione non solo gli oneri sostenuti per l’acquisto dei beni, ma anche gli altri componenti negativi, quali, ad esempio, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese di gestione etc. 



La stessa manovra al fine di monitorare tali fattispecie ha , inoltre, introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate, per i soggetti interessati, i dati relativi ai beni dell’impresa concessi o ricevuti in godimento.
Tale comunicazione è stata successivamente estesa anche ai finanziamenti e capitalizzazioni realizzati nel periodo di imposta.

Con riferimento alle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione, è prevista la sanzione in solido tra l’impresa e il beneficiario, pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo. Sanzione che viene però ridotta ad un importo variabile tra 258 e 2.065 euro, se il costo non è stato dedotto dall’impresa e la differenza ha concorso a formare il reddito del socio o familiare. 

Il termine per inviare la comunicazione relativa ai beni concessi in godimento ai soci e/o familiari dell’imprenditore è stato prorogato al 15 ottobre.