giovedì 19 luglio 2012

LOTTA ALLE FALSE PARTITE IVA



        Tra le novità previste dalla riforma del Lavoro 
 si evidenzia la stretta all’abuso delle partita Iva ed il ricorso a collaborazione senza progetto o un progetto che coincide con l’oggetto sociale dell’impresa

La riforma del lavoro, ha introdotto delle “presunzioni di regolarità”, volte a combattere l’uso fraudolento di quei rapporti di collaborazione professionale, formalmente di lavoro autonomo ed occasionale, ma sostanzialmente imposte dal datore di lavoro al fine di evitare contratti di lavoro subordinato, più onerosi e scomodi.

Nello specifico la norma prevede che le prestazioni lavorative rese da persone titolari di partita Iva, sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
- la collaborazione abbia durata complessivamente superiore a 8 mesi nel corso dell’anno solare;
- il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare;
- che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Alla luce delle nuove norme, qualora l’utilizzo della partita Iva venga giudicato improprio, esso viene considerato una collaborazione coordinata e continuativa, con la conseguente applicazione della relativa sanzione di cui all’art.69 comma 1 del Dlgs 276/03, ossia la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato. La nuova normativa introduce altresì la presunzione di lavoro subordinato che con interpretazione autentica è definita presunzione assoluta che non ammette prova contraria.

La riforma del lavoro è intervenuta sul contratto a progetto perseguendo gli utilizzi impropri in sostituzione di contratti di lavoro subordinato; si rileva infatti che non è più ammesso che il contratto a progetto riferito a un programma di lavoro o ad una fase generica ( parole soppresse), bensì viene richiesto che il contratto identifichi un progetto specifico e dettagliato determinato dal committente e gestito in autonomia dal collaboratore. Il contratto deve indicare il risultato finale che si intende perseguire.

La presunzione delle partite Iva come collaborazioni coordinate e continuative non opera se invece siano presenti determinate condizioni della prestazione lavorativa, caratterizzata da competenze teoriche di grado elevato acquisite mediante significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisiti mediante rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività ovvero che tale prestazione sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali previsti per artigiani e commercianti. Per quest’anno si ricorda che il minimo previsto in tal caso è di 18.663 euro.
La presunzione non opera nemmeno riguardo alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli e elenchi professionali qualificati.

Una precisazione, il requisito dell’iscrizione non è di per sé idoneo a determinare l’esclusione dal campo di applicazione della disciplina. La presunzione opera anche nel caso le mansioni svolte dal professionista iscritto all’albo, collegio, registro, ruolo o elenco, non siano delle vere e proprie mansioni tipiche della professione esercitata.

Sul versante contributivo, quando la prestazione lavorativa si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale nel caso in cui la legge gli imponga l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.

In riferimento ai tempi dell’entrata in vigore delle novità, per cui la presunzione che il lavoro autonomo sia in realtà una prestazione lavorativa coordinata e continuativa, si applica ai rapporti instaurati dopo la data di entrata in vigore della norma. Le disposizioni previste per i nuovi contratti entrano in vigore dal prossimo 18 luglio 2012. Per i rapporti che sono già in corso in corso invece, la fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le novità si applicano decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, quindi dal 18 luglio 2012 per i contratti già in corso.

lunedì 16 luglio 2012

SRL A CAPITALE RIDOTTO





Il Decreto Sviluppo ha ulteriormente modificato la disciplina delle società a responsabilità limitata  in punto costituzione, in particolare, oltre alla Srl ordinaria ed affianco alla Srl semplificata è stata introdotta la nuova “società a responsabilità limitata a capitale ridotto” (Srlcr).
La nuova forma societaria intende offrire una possibilità in avvio d’impresa, con costi minori, anche a soggetti sopra i 35 anni di età.  Il limite dei 35 anni permane per la  sola Srl semplificata.
La ratio della  norma pare essere quella di  consentire a chi ha costituito una Srls di poter continuare a operare con una società con statuto analogo ma solo con nuova denominazione.    
La possibilità di costituire un Srl a capitale ridotto riguarda solo le persone fisiche, over 35 anni, mediante contratto o atto-unilaterale.
L’atto costitutivo deve essere redatto per  atto pubblico, ma non si applica la  disposizione prevista per le S.r.l. semplificate per le quali l’atto costitutivo deve  essere redatto per atto pubblico in  conformità al modello standard tipizzato  con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e con il ministro dello Sviluppo economico.
L’atto costitutivo deve indicare gli stessi “elementi” prescritti per la srl semplificata, l’ammontare del capitale sociale deve essere pari ad almeno 1 euro e comunque inferiore a 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato alla data di costituzione. Il conferimento va fatto esclusivamente in denaro e deve essere versato all’organo amministrativo.
Nell’atto costitutivo deve essere indicata la denominazione sociale  contenente l’indicazione di “società a responsabilità limitata a capitale ridotto”.
Con riferimento all’organo amministrativo della società, l’atto costitutivo può prevedere che l’amministrazione  possa essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci, contrariamente nella srl semplificata  gli amministratori devono essere solo soci. Da un punto di vista societario si potrebbe inquadrare la nuova srl a capitale ridotto a una snc senza rischi sul capitale privato del socio.
Per quanto non esplicitamente previsto, il  legislatore rinvia  alla disciplina della srl ordinaria.
Nessuna disposizione specifica è prevista in tema di agevolazioni per la costituzione di tali società, per cui  sembrerebbe che la nuova srl a capitale ridotto sia esclusa dalle agevolazioni riguardanti gli oneri notarili e le imposte di bollo e le spese di segreteria.
La  mancanza di agevolazioni finanziaria, fiscale e contributiva rende  blanda l’intenzione di sostenere le nuove SRL e di creare sviluppo.
In attesa che i ministeri della Giustizia e dello Sviluppo economico riescano a partorire finalmente il “modello” statutario per le Srl semplificate, il decreto sviluppo  introduce una seconda via alla creazione “agevolata” di un’impresa.
Senza necessità di  riprendere le critiche mosse sulle srl semplificate , che si condividono pienamente,  è indubbio che queste agevolazioni in fase di start up non cambiano, se non peggiorano, la struttura patrimoniale delle società italiane, in generale troppo sotto capitalizzate e chiuse al mercato  dei capitali e troppo indebitate con le banche.