giovedì 11 ottobre 2012

NUOVE COMMISSIONI SU FIDI BANCARI E SCONFINAMENTI DI CONTO CORRENTE


Novità per i correntisti da Ottobre  infatti  sono contenute nel decreto sulle commissioni bancarie norme che stabiliscono tetti massimi di commissione sugli sconfinamenti (il cosiddetto "rosso") e sugli affidamenti sul conto.

Il termine “scoperto di un conto corrente” indica una  forma di credito concesso in genere dagli istituti di credito  ai  correntisti. In sostanza si tratta di un prestito che la banca concede al correntista.  Naturalmente viene stabilito  un tetto massimo, oltre cui il cliente non può andare. Con il fido, il cliente ha la possibilità di andare allo scoperto”  oltre il conto corrente. Lo scoperto di conto corrente deve                                                                                         essere previsto dal contratto, in quanto non è disponibile per tutti i cliente.

LE NOVITA' - C.D.F.   & C.I.V

Con la recente normativa  le banche sono obbligate a non far pagare una commissione per il massimo scoperto per conti correnti senza fido.  Fino al 31 dicembre scorso,  per applicare il massimo scoperto occorreva che il rosso durasse più di 30 giorni, e che il correntista fosse titolare di un’apertura di credito in conto corrente.

Le nuove regole  prevedono che, oltre al tasso d'interesse, quando la commissione di massimo scoperto è  prevista dal contratto,  al fido  potrà essere  applicata una commissione non maggiore dello 0,50% a trimestre.
In sostanza  viene introdotta una  commissione disponibilità fondi (C.D.F.)  la quale trova applicazione nel solo caso di concessione di affidamento e viene applicata, con periodicità trimestrale, in misura proporzionale all’importo e alla durata  dell’affidamento eventualmente concesso.
Inoltre viene introdotta una Commissione d'istruttoria veloce (C.I.V) che trova  applicazione nel caso di sconfinamenti (scoperti di conto e utilizzi extrafido),  espressa in misura fissa e in valore assoluto, commisurata ai costi, in aggiunta al tasso di interesse.
Le spese d’istruttoria veloce non sono dovute  da chi ha un fido e va in scoperto per una cifra fino ai 500 euro, al massimo per sette giorni di seguito ogni tre mesi. Inoltre  la commissione di istruttoria veloce non si applica se il rosso è dovuto a un pagamento a favore della banca stessa, (come per esempio la rata per un mutuo o un prestito o le spese di chiusura conto).
La nuova normativa farà decadere automaticamente tutte le clausole non conformi alle nuove regole.

La vicenda riguardante le commissioni bancari è iniziata con il  "Decreto sulle liberalizzazioni" che  aveva stabilito in relazione ai contratti bancari la nullità  di tutte le clausole comunque denominate che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo o a fronte di sconfinamenti.

Questa norma, abolendo ogni tipo di commissione, aveva l'effetto di restringere al solo tasso di interesse tutta la spesa che il cliente avrebbe dovuto pagare alla banca per la concessione e l'utilizzo del fido o dello sconfinamento.
Il tutto a evidente vantaggio della  trasparenza e della concorrenza; il paragone fra le offerte delle varie banche sarebbe stato immediato bastando, per l'appunto, confrontare il solo tasso applicato.

La speranza che le commissioni sugli scoperti in conto corrente venissero eliminate definitivamente è svanita con il decreto correttivo di quello sulle liberalizzazioni che ne prevede la reintroduzione.
L’introduzione nel nuovo articolo 117bis  del Testo Unico Bancario  sembra aver fatto un passo indietro  introducendo nuovamente  commissioni imponendo ancora una volta il potere delle banche.