Il
Decreto fiscale 2012 (D.L. n. 16/2012), all’art. 2, nell’ottica di semplificare
gli adempimenti tributari, ha introdotto
l’istituto della c.d. “remissione in
bonis”.
La
remissione in bonis
rappresenta una particolare forma di ravvedimento operoso con la quale è possibile sanare
dimenticanze formali relative a
comunicazioni o a regimi opzionali che permettono di fruire di determinati benefici fiscali. In
sostanza il nuovo istituto concede al contribuente la possibilità di correggere
comunicazioni e adempimenti fiscali fuori tempo.
Le
principali fattispecie sanabili con il
nuovo istituto sono:
- regime
di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali;
- omessa
presentazione del modello EAS;
- consolidato fiscale;
- disposizioni di favore introdotte
per gli enti di tipo associativo;
- all’opzione per l’adesione al
regime di liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell’Iva di
gruppo;
- all’opzione per la determinazione
dell’Irap in base al bilancio;
- alla tonnage tax.
La sanatoria degli adempimenti formali
non è automatica, infatti, affinché il contribuente possa ottenere la fruizione del beneficio
fiscale ovvero la conferma del regime opzionale sono richiesti requisiti
sostanziali prescritti dalla norma alla data originaria di scadenza del
termine previsto per la trasmissione, inoltre ;
- la
violazione non deve essere stata già constatata ovvero non devono essere
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di
accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale
conoscenza.
- versare contestualmente, con modello F24, la sanzione di € 258 (non in
compensazione). Il codice tributo per il versamento è “8114”
e come “Anno di riferimento” va indicato l’anno per il quale si effettua il versamento. La sanzione
non può essere compensata con crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento
operoso (art. 13,DLgs 472/97) in quanto la sanzione rappresenta l’onere da
assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici.
-
effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della
prima dichiarazione utile. Secondo quanto chiarito nella Circolare n.
38/E/2012 “la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade
successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire
l’adempimento stesso”.
Un
ulteriore requisito
per la remissione in bonis è la “buona fede” del contribuente , nel
senso che non deve trattarsi di ragioni di opportunità o ripensamento. Il
contribuente deve aver tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale
prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d.
comportamento concludente), e deve aver soltanto omesso l’adempimento formale
normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente.
Un esempio
tipico per cui può essere applicato il nuovo istituto,riguarda la comunicazione
all’Agenzia delle Entrate per beneficiare della detrazione, pari al 55%, delle
spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico, l’omesso invio
della suddetta comunicazione non determina la decadenza dall’agevolazione, ma
l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo n. 471 del 1997.
La norma non trova applicazione, con
riferimento alle comunicazioni o agli adempimenti fiscali la cui non tempestiva
esecuzione assume natura di mera
irregolarità e dal cui mancato o tardivo adempimento discende, quindi, la
sola irrogazione di sanzioni.
Infine, riguardo
la decorrenza, le nuove disposizioni trovano in
sede di prima applicazione la circolare dell’agenzia dell’entrate 38/E ha
chiarito che le omissioni siano sanabili entro il 31
dicembre 2012.