sabato 8 dicembre 2012

IVA PER CASSA 2012

 

Dal primo dicembre 2012 entrerà in vigore il nuovo regime IVA per cassa, così come disposto dal decreto (c.d. Decreto Sviluppo).
I vantaggi di questo regime sono evidenti : fino ad ora molte aziende che ricevevano i pagamenti con scadenze molto lunghe dovevano, oltre che sopportare la dilazione di pagamento, anche anticipare il versamento dell’IVA con evidente aggravio finanziario. Optando per questo regime si potrà quantomeno differire il versamento dell’IVA al momento in cui è stata regolarmente incassata dal proprio cliente. 
Il regime di detrazione dell’iva per cassa, attualmente in vigore  era già stato introdotto (D.L. n. 185 del 2008)  per permettere al fornitore/cedente di evitare l’anticipo del versamento dell’iva, non ancora incassata, all’Erario.
La novità più rilevante è che il limite per l’applicazione del regime IVA per Cassa è stato ampliato di molto, includendo tutti i soggetti che hanno un volume di affari fino a 2 milioni di euro (prima era fino a 200 mila euro). Il  nuovo regime iva per cassa è opzionale  e omnicomprensivo, ovvero riguarda tutte le operazioni poste in essere dal soggetto interessato, e non è più possibile scegliere distintamente per ogni singola operazione.
Le nuove norme, che sostituiscono le precedenti disposizioni, prevedono:
  • L’obbligo di riportare sulla fattura la dicitura “ operazione con iva per cassa ex art. 32 – bis decreto legge 22 giugno 2012 n. 83”;
  • il differimento dell’esigibilità IVA al momento del pagamento del cessionario cliente comporta  che  l’imposta diventerà esigibile per l’Erario solo al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e non più al momento dell’emissione della fattura.
  • L’IVA diviene comunque esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Pertanto, l’iva esposta nella fattura emessa deve essere computata a debito nella liquidazione periodica iva solo nel momento in cui il cliente paga il corrispettivo Dal punto di vista pratico, il termine decorre,  dal “momento di effettuazione dell’operazione”, salvo che il committente non sia stato soggetto a procedure concorsuali nello stesso periodo;
Sono escluse dalla liquidazione Iva per cassa:
  • Le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’iva (agenzia viaggi, vendita Sali e tabacchi, cessione di beni usati, di oggetti d’arte ect.);
  • Le cessioni effettuate nei confronti dei privati;
  • Operazioni intracomunitarie;
  • Importazioni di beni;
  • Estrazione di beni dai depositi iva;
  • Operazioni effettuate nei confronti della Pubblica amministrazione per i quali si applica il differimento dell’iva;

Per il solo 2012, è possibile optare per l’IVA per cassa già per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012, ma per ragioni pratiche il nuovo regime iva avrà  effetto a partire dal 1° gennaio 2013, mentre in caso di inizio attività in corso d’anno, dalla data di inizio dell’attività.