domenica 10 novembre 2013

LE NOVITA’ IN MATERIA DI APPRENDISTATO



LE NOVITA’ IN MATERIA DI APPRENDISTATO

Nel quadro della riforma del mercato del lavoro l’apprendistato ha assunto un ruolo strategico per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, tanto che si vuole valorizzare come «la porta d’ingresso  dei giovani nel mondo del lavoro».
L’apprendistato è un contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di un mestiere e/o di una professionalità specifica.

Vantaggi economici dell’assunzione e gli sgravi contributivi
Il contratto di apprendistato consente all’azienda di assumere ad un costo del lavoro vantaggioso, in quanto sia la remunerazione che gli oneri previdenziali e assistenziali sono ridotti.
Per quanto riguarda la retribuzione sono previsti 2  possibilità di inquadrare l’apprendista, quello del sotto inquadramento ( fino a 2 livelli inferiori) e quello della percentualizzazione secondo le indicazioni del contratto collettivo  applicato.
In riferimento ai contributi previdenziali è stato previsto  un regime contributivo agevolato, secondo le specifiche che seguono:
-  aziende fino a 9 dipendenti: per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 si riconosce alle imprese uno sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni di contratto; dal quarto anno è prevista una contribuzione pari al 10% della remunerazione imponibile ai fini previdenziali;
- aziende oltre 9 dipendenti: contribuzione per tutta la durata dell’apprendistato pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Il contratto di apprendistato è distinto in tre tipologie
  Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 
 Apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere 
 Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Nella pratica la tipologia maggiormente in uso è l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere previsto per i giovani di età compresa fra i 18 (o 17) e i 29 anni.
Per l’assunzione di apprendisti in mobilità, infine, le imprese possono beneficiare di un regime contributivo agevolato, pari al 10% del salario per 18 mesi di contratto e in aggiunta ricevono un incentivo pari al 50% dell’indennità di mobilità, se percepita dal lavoratore, per un periodo di 12 mesi (24 se il lavoratore ha più di 50 anni).
Formazione
Il periodo di formazione previsto per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ha una durata massima di tre anni; per le professioni artigiane individuate dalla contrattazione collettiva la durata della formazione può arrivare fino a 5 anni. Le durate  indicate vanno sempre intese come limite massimo. E’ previsto anche un limite minimo di durata pari a sei mesi, tranne per le attività che si svolgono in cicli stagionali individuate dalla contrattazione collettiva.
In riferimento alla formazione  l’azienda e l’apprendista devono seguire un percorso formativo che prevede:
- la nomina di un tutor o referente aziendale che rappresenta il riferimento dell’apprendista durante il periodo di durata del contratto.
-il Piano Formativo Individuale (PFI): si tratta del documento di descrizione del percorso formativo complessivo, che raccoglie tutte le informazioni sopra indicate;
-la registrazione della formazione effettuata (libretto del cittadino);
- il riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione della qualifica professionale ai fini contrattuali.
La formazione per l’apprendistato professionalizzante si articola in:
  • Formazione trasversale e di base:  (disciplinata dalle Regione) che può arrivare fino ad un massimo di 120 ore nel triennio e che, nei limiti delle risorse disponibili può essere finanziata dalle Regioni. In assenza di offerta formativa pubblica, trovano applicazione le regolazioni contrattuali vigenti per cui la formazione trasversale può essere erogata dall’Azienda secondo i contenuti standard individuati dagli stessi.
  • Formazione di tipo professionalizzante o di mestiere (formazione erogata per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche): disciplinata dai singoli CCNL e a carico delle imprese.
In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, questi è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.

LE NOVITA’ IN MATERIA DI APPRENDISTATO

 di Antonio Barbieri
Dottore Commercialista e Revisore Contabile